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Debiti erariali di società estinta e responsabilità dei soci

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 28-09-2016, n. 19142

Debiti erariali di società estinta e responsabilità dei soci

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, chiarisce i rapporti processuali tra società, soci e Amministrazione Finanziaria, allorquando, in pendenza di giudizi tributari, intervenga la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, sulla base del dispositivo  dall'art. 2495 c.c. così come novellato dalla riforma del diritto societario del 2003, e dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. “decreto semplificazioni fiscali”).

 

I giudici di legittimità precisano che:

 

"Deve innanzitutto richiamarsi l'orientamento per cui "il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valentia interpretativa (neppure implicita) nè efficacia retroattiva, sicchè il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2 - operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi - si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente" (Cass. sez. 5^, sent. nn. 6743/15, 7923/16, 8140/16; cfr. sez. 6^-5, ord. n. 15648/15).

 

8. Inoltre, in diverse occasioni - e con riferimento sia a diverse tipologie di enti collettivi (società di capitali, società di persone, associazioni non riconosciute) che a diverse tipologie di atti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento) - questa Corte ha affermato che "in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicchè eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito" (Cass. sez. 5^, n. 5736/16), trattandosi di impugnazione "improponibile, poichè l'inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d'ufficio e nel giudizio legittimità la sentenza di merito impugnata... va cassata senta rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo" (Cass. sez. 5^, n. 20252/15; conti n. 21188/14).

 

9. Correttamente, dunque, la C.T.R., dopo aver rilevato che l'originaria impugnazione dell'avviso di accertamento era stata proposta da una società già cancellata ed estinta, in persona del legale rappresentante, e non da quest'ultimo in proprio, ne ha ritenuto l'inammissibilità, "restando preclusa ogni valutazione sulla sorte dell'atto impugnato, pure emesso nei confronti di un soggetto già estinto".

 

10. Riguardo a quest'ultimo aspetto può essere utile aggiungere che, all'esito di numerosi interventi nomofilattici (in particolare, Cass. s.u. n. 6070/13), è stato chiarito come "la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, l'estinzione della società, non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicchè l'effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità, vanno provate dall'Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell'onere della prova" (Cass. sez. 5^, sent. n. 13259/15; conf. sent. n. 5736/16; cfr. Cass. nn. 7676/12, 7679/12, 19453/12, 1468/04, 5113/03, 5489/78, 3879/75).

 

11. In altri termini, "la cancellazione dal registro delle imprese costituisce il presupposto della proponibilità dell'azione nei confronti dei soci; l'avvenuta percezione di somme in sede di liquidazione del bilancio finale costituisce il limite della responsabilità dei soci", sicchè "spetta al creditore (che pretende), e non al debitore, l'onere della prova dell'azionata pretesa (art. 2697 c.c.)", con riguardo sia alla "reale percezione delle somme" da parte dei soci - nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, ovvero durante il tempo della liquidazione, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 3, (v. Cass. sez. 5^, nn.. 11968/12, 19611/15) - sia alla "entità di tali somme" (cfr. Cass. sez. 5^, n. 25507/13)".

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