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La Corte di Cassazione ed i presupposti applicativi dell’art. 129 TUB

  • Fonte:

    www.iusletter.com

  • Autore:

    C. GIAMBALVO ZILLI

  • Provvedimento:

    Cass., Sez. I, 15 novembre 2016, n. 23267 

La Corte di Cassazione ed i presupposti applicativi dell’art. 129 TUB

Una recente pronuncia della Corte di Legittimità si è occupata della applicazione dell’art. 129 del Testo Unico Bancario (come formulato prima dell’intervento di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303) chiarendone i presupposti applicativi e la funzione.

Dalla pronuncia della Suprema Corte si rinviene che, nell’anno 2001, una banca intenzionata ad operare un investimento a medio termine, sottoscriveva presso altro intermediario “un titolo Crediop denominato “Credit Linked Note first to default”” (titolo emesso da una società avente sede alle isole Cayman) con scadenza a cinque anni, strutturato in modo per cui il verificarsi dell’insolvenza a carico di uno dei soggetti in esso elencati avrebbe comporto la liquidazione anticipata del credito vantato dal portatore del titolo, mediante consegna di una obbligazione del soggetto caduto in insolvenza o del suo controvalore in contanti.

In seguito al default di Parmalat del 2003, soggetto rientrante nel novero dell’elenco dei soggetti individuati dal contratto, l’emittente rimborsava il titolo (acquistato a 2,5 milioni di Euro) con il pagamento di soli Euro 270.000,00 e tale circostanza determinava la banca ad agire in giudizio per chiedere l’accertamento della nullità e/o l’inefficacia del contratto, contestando peraltro la violazione dell’art. 129 Testo Unico Bancario.

La norma, nel testo precedente alla riforma del 2006, prevedeva che la vendita in Italia di alcune categorie di titoli emessi all’estero fosse soggetta a comunicazione preventiva alla Banca d’Italia: “1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d’Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall’ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d’Italia in conformita’ delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell’arco dei dodici mesi precedenti. 2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d’Italia a cura degli interessati”.

Dalla presunta violazione dell’onere di comunicazione preventiva, quindi, la Banca riteneva che sarebbe dovuta discendere la nullità del titolo.

La Corte, investita della questione, ha tuttavia rigettato il ricorso indicando i (corretti) presupposti di operatività della norma: “Ritiene infatti il Collegio che, contrariamente a quanto argomentato nel ricorso, nella specie non risulti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 129 del T.U.B. di cui al D.Lgs.n.385/1993 (nel testo all’epoca vigente, come modificato dal D.Lgs.n.415/1996), e quindi per il dispiegarsi, a seguito delle preventive comunicazioni di determinate operazioni su valori mobiliari, delle funzioni di controllo della Banca d’Italia, ivi previste al fine di assicurare la stabilità e l’efficienza del mercato di tali valori in Italia (cfr.comma 4)”.

Il Collegio giunge a tale conclusione dopo avere posto al vaglio i presupposti fattuali che determinano l’applicazione della preventiva comunicazione dovuta alla Banca d’Italia e non ne ravvisa i presupposti in quanto: a) il presupposto dell’obbligo di preventiva comunicazione non poteva ritenersi costituito dalla emissione del titolo estero; b) la negoziazione del titolo era avvenuta su base individuale e non sulla offerta rivolta al mercato (con richiamo peraltro all’insegnamento passato della Suprema Corte, cfr Cass. Civ., Sez. Unite, 3-6-2013, n. 13905).

La ratio della norma (recte, della preventiva informativa della autorità di vigilanza) viene infatti individuata nella “finalità di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari in Italia impedendo (mediante il divieto o il differimento dell’operazione) gravi turbative nell’afflusso di titoli sul mercato, un intervento siffatto -e quindi l’obbligo di preventiva comunicazione che lo rende possibile- non si giustifica in relazione ad una singola negoziazione, bensì nel caso di offerta in Italia di titoli esteri rivolta al mercato, cioè al pubblico degli investitori (cfr.art.1 comma 1 lett.t T.U.F.)”.

 

 

 

 

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