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La Cassazione civile si pronuncia sulle conseguenze della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale ed in tema di usura.

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-08-2016, n. 17150

La pronuncia si segnala per aver espresso due importanti principi. 

"Nella specie, infatti, la Corte territoriale, pur avendo dichiarato la nullità della clausola di trimestralizzazione degli interessi non ne ha tratto le dovute conseguenze ulteriori che, secondo il principio enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sentenza n. 24418 del 2010) "dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione", importavano anche l'eliminazione, nel calcolo degli interessi, di qualsivoglia capitalizzazione, in consonanza con quanto poi disposto anche dall'art. 120, comma 2, lett. b), del TUB nel periodo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, art. 17 bis, approvato con modifiche con la L. 8 aprile 2016, n. 49."

Da ciò l'enunciazione del principio di diritto : "  in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, una volta che il giudice abbia dichiarato la nullità della detta clausola egli non può applicare la capitalizzazione annuale degli interessi, perchè questi, in conseguenza di quella declaratoria, si sottraggono a qualunque tipo di calcolo capitalizzato".

 

L'ulteriore principio espresso dal Giudice di legittimità è il seguente : "In tema di interessi usurari, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, poi trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385, art. 117, e con la L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4), pur non essendo retroattive, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, comportano la inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti stessi, sulla base del semplice rilievo - operabile anche d'ufficio dal giudice - che il rapporto giuridico non si sia esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme e che il credito della banca si sia anch'esso cristallizzato precedentemente".

 

 

N.d.r. : il grassetto ed il corsivo sono a cura dello Studio. 

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