Con la recente sentenza n. 18168 del 2016 (ud. 20 gennaio 2016, dep. maggio 2016), la Suprema Corte di Cassazione ha depositato una (prima) decisione sui confini della responsabilità penale dell’Organismo di Vigilanza: ha assolto, infatti, i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti dell’ Organismo di Vigilanza di una Società per Azioni, cucendo, però, i bordi della loro responsabilità per il reato di cui all’art. 437 c.p..

Orbene, agli imputati era stato contestato, a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto nel 2010, il reato previsto dal citato art. 437 c.p., rubricato “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”, che prevede che “chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.”

Nello specifico, la pronuncia affronta un tema – quello della responsabilità penale dei membri dell’Organismo di Vigilanza in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale – di grande interesse per gli operatori del settore e al contempo ancora poco approfondito in giurisprudenza.

Nel caso in esame, l’infortunio era avvenuto in un cantiere navale nel corso del lavoro di ammagliatura e aveva causato una grave invalidità ad un operaio, a causa di due (pesanti) tubi che si erano sfilati dal carico che una gru stava sollevando e che erano caduti sull’ammagliatore stesso. A riguardo, l’accusa lamentava, ex art. 437 c.p. (relativo alla “Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”), ai componenti del Consiglio di Amministrazione della società, di aver omesso di collocare apparecchi idonei al sollevamento dei materiali a mezzo gru o di averne messo in numero insufficiente e, segnatamente appositi accessori quali baie o ceste idonee al carico dei materiali. In aggiunta a ciò, si legge nel testo della sentenza, “si imputava ex art. 437 cod. pen. ai componenti dell’Organismo di Vigilanza di “…spa” di avere omesso di segnalare al consiglio di amministrazione e ai direttori generali e di non aver preteso che si ponesse rimedio ad una serie di carenze in tema di prevenzione dagli infortuni che venivano segnalati nei report in tema di sicurezza all’interno del cantiere, i quali ripetevano da tempo la mancanza di impianti, apparecchi e segnali, ma che l’Organismo di Vigilanza avrebbe recepito passivamente, senza segnalare alcunché al datore di lavoro, e, al contempo, non approfondendo gli aspetti di gestione delle attrezzature di lavoro e l’utilizzo di apposi accessori quali baie o ceste”.

Già con sentenza del 18 dicembre 2014, il GUP del Tribunale di Gorizia aveva dichiarato “non luogo a procedere”, in relazione all’imputazione ex art. 437 c.p., nei confronti di tutti gli imputati con la formula liberatoria “perché il fatto non sussiste”.

Segnatamente, il GUP – oltre ad escludere la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato – rileva che il reato omissivo poteva essere posto in essere soltanto da soggetti sui quali gravava uno specifico obbligo di predisporre le cautele omesse, obbligo assente sia nei confronti dei membri dell’Organismo di Vigilanza, che dei membri del Consiglio di Amministrazione. Infatti, si trattava di scelte di politica aziendale ed incombenze validamente delegate ai responsabili delle singole unità produttive: queste deleghe avrebbero escluso il cumulo di responsabilità in capo ai rappresentanti della componente datoriale.

Avverso detta sentenza, proponeva ricorso il Procuratore Generale della Repubblica, il quale chiedeva la riforma della sentenza ravvisando – per quel che interessa il presente contributo – che il C.d.a. era stato informato delle manchevolezze di cautele nel cantiere e che l’Organismo di Vigilanza era consapevole dei problemi economici alla base di tali carenze, ma che non aveva mai sollecitato l’assunzione di iniziative concrete per la sicurezza, sottolineandone l’assenza d’indipendenza e la incompetenza tecnica dei suoi componenti.

In particolare, secondo il Procuratore, “vi era una connessione tra attività del delegato e politica di impresa, poiché nel cantiere vi erano innumerevoli carenze regolarmente segnalate ed alle quali non si poneva rimedio; la sicurezza doveva rientrare nelle politica aziendale e laddove il delegato non avesse preso le opportune cautele, i deleganti avrebbero dovuto intervenire.”

La Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica in quanto infondato.

Non vi è dubbio, secondo la Cassazione che l’infortunio de quo sia stato causato dal mancato utilizzo di ceste[1] per la sollevazione dei tubi inox a mezzo gru, ceste che, peraltro erano presenti nel cantiere navale, ed è questo il fattore che assume un’efficacia dirimente per la responsabilità degli imputati.

Infatti, “la problematica si fa di natura eminentemente organizzativa: è valida conclusione del Giudice di merito l’affermare che, se le ceste vi erano nel cantiere in quanto fornite dalla componente datoriale, spettava eventualmente ai soggetti responsabili di unità operative disporne l’utilizzo e che, se le suddette ceste fossero state impegnate al momento della lavorazione che è stata alla base dell’infortunio de quo, allora l’operazione doveva essere differita del tempo sufficiente a reperirne altre.”

Dunque, se le ceste non erano mancanti, l’utilizzo o meno delle stesse non attiene affatto al profilo della omessa collocazione di strumenti, apparecchi o congegni adeguati, ma soltanto al profilo organizzativo del lavoro concreto svolto nel cantiere navale.

Ebbene, non è compito del Consiglio di Amministrazione che ha attribuito, a riguardo, specifiche deleghe, né dell’Organismo di Vigilanza, verificare le concrete modalità operative, sotto il profilo organizzativo, attraverso le quali il lavoro viene svolto.

Inoltre, la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, sul punto che qui ci interessa, così si esprime: “desta perplessità la configurazione di una responsabilità in capo ai componenti dell’Organismo di Vigilanza basata sul non aver loro portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione le asserite manchevolezze che avrebbero afflitto i cantieri navali: le perplessità sono causate da una inevitabile contraddizione nella quale la ricostruzione della vicenda sembra avvilupparsi, poiché, se – seguendo appunto l’ipotesi di accusa – i citati membri dell’Organismo di Vigilanza nulla avevano riferito ai membri del Consiglio di Amministrazione, è ben difficile ipotizzare una responsabilità in capo a questi ultimi per non avere adottato le cautele che le situazioni di pericolo avrebbero richiesto.

Analogamente la Cassazione sottolinea che “il ricorso non precisa quali fossero la carenze e le manchevolezze che sarebbero state dolosamente ignorate dai membri dell’Organismo di Vigilanza: né, in particolare, il ricorso afferma che siffatte imprecisate manchevolezze avrebbero riguardato le ceste utili per la sollevazione dei tubi.

La Suprema Corte esclude, quindi, la sussistenza del reato contestato agli imputati sotto vari profili, tra i quali la stessa riferibilità soggettiva all’O.d.V. e al C.d.A., concludendo che i loro compiti non possono dilatarsi fino ad includere l’organizzazione di fatto di mere operazioni tecniche, che si svolgono quotidianamente nel cantiere navale stabilendo l’adozione o meno di una specifica modalità di lavoro, nello specifico se durante un’operazione di carico tubi andasse o meno utilizzata una cesta,

La sentenza è di estremo rilievo in quanto delimita i confini della responsabilità penale degli organi amministrativi ed esclude quella dell’Organismo di Vigilanza.

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Purtuttavia, la pronuncia della Suprema Corte va ad accrescere l’attuale dibattito sulla questione della responsabilità penale dell’O.d.V., ovvero, può questi con la sua omessa vigilanza concorrere nella condotta illecita altrui (ad esempio del datore di lavoro, ecc.).

La risposta, della dottrina maggioritaria è che l’O.d.V., possa concorrere in via omissiva nel reato solo se titolare di una posizione di garanzia, ovvero quando è gravato da un obbligo impeditivo del reato altrui.

Orbene, la configurabilità di un obbligo giuridico impeditivo in capo ai membri dell’Organismo di Vigilanza viene esclusa.

Infatti, il dovere dell’O.d.V. è, solo, quello di controllare in ordine al funzionamento ed all’osservanza dei Modelli organizzativi ex D. Lgs 231/01 all’interno della società, e non quello di attivarsi per impedire il verificarsi del reato, dovere giuridico che si trova, invece, a fondamento della responsabilità in tema di reati omissivi[2].

Esiste, anche, una tesi minoritaria che ritiene, invece, possa parlarsi di posizione di garanzia dell’Organismo di Vigilanza. Tale tesi, sostiene che le funzioni affidate all’O.d.V. siano, proprio, quelle di prevenzione ed impedimento dei reati, e che tale obiettivo sia perseguito con l’attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione. La fonte dell’obbligo impeditivo sarebbe da riscontrarsi negli artt. 6 letta),b) e d) e 7 D.Lgs 231 del 2001, ovvero la posizione di garanzia dei componenti dell’Organismo di Viglianza risiederebbe direttamente nei Modelli di organizzazione e gestione, e verrebbe assunto in forza dell’incarico professionale da parte della società.[3]

Ad oggi, tuttavia, ancora la casistica giudiziaria esclude la responsabilità penale dell’O.d.V. – come confermato dalla sentenza oggetto di studio, stante la quale l’O.d.V., ex art. 6 dlgs 231/01, non è penalmente responsabile delle eventuali irregolarità operative dei cantieri facenti capo alla società – riconoscendo ad esso solo un dovere di controllo di terzo grado e non certo un potere impeditivo, presupposto caratteristico della posizione di garanzia

Dott.ssa Laura Avantaggiato

Avv. Michele Bonsegna

 

 

 

[1] La Corte – tra le varie argomentazioni (per l’approfondimento delle quali si rinvia alla sentenza integrale) – precisa che “la nozione di apparecchio antinfortunistico si connota per una finalità propria del dispositivo, che invece le ceste non hanno se non in misura soltanto collaterale, trattandosi di strumenti atti a vincolare alle gru i carichi da collocare sulle navi.”

[2] Cass. Pen., sez. IV, n.8217,21 maggio 1998 “Il titolare di quaest’obbligo versa in posizione di garanzia, le cui componenti essenziali costitutivesono: da un lato, una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento; dall’altro lato, l’esistenza di un potere (giuridico ma anche di fatto) attraverso il corretto uno delquale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l’evento

[3] Gargani, Imputazione del reato agli enti collettivi e responsabilità penali dell’intraneo: due piani irrelati?, Dir. Pen. Processo, 9/2002, 1061 ss.