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Usurarietà originaria di mutuo – Applicabilità della disciplina antiusura nel caso di superamento della soglia nel solo tasso di mora – Sussistenza

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Provvedimento:

    Appello di Roma, 07 Luglio 2016. Est. Rosa Maria Dell'Erba

E’ pacifico che i tassi di mora non concorrano a determinare il TEGM; a ciò non consegue la non assoggettabilità dei medesimi al rispetto delle soglie d’usura. 
In tema di contratto di mutuo l’art. 1 della legge 108/96 che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti devono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori; pertanto ai fini della applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora.

L’art. 1815 comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e prevede la conversione forzosa del mutuo da usuraio in gratuito, in ossequio alla esigenza di maggiore tutela del debitore: in caso di interessi usurari la clausola che li prevede è nulla e dunque non sono dovuti interessi per il capitale prestato dal mutuante. 

 

 

(Segnalazione a cura dell'Avv. Domenico Baiani, tratta da www.ilcaso.it) 

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