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Eccezione di prescrizione, onere di indicazione delle rimesse solutorie e indagine del CTU

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Provvedimento:

    Tribunale Pavia, 8 settembre 2016

L’eccezione di prescrizione è inammissibile ove la Banca sollevi detta eccezione in maniera generica. E’ onere, infatti, di chi formula l’eccezione stessa di indicare puntualmente le rimesse aventi carattere solutorio, non potendo tale indagine essere affidata al CTU, posto che altrimenti la stessa avrebbe un contenuto esplorativo e ricercherebbe fatti costitutivi dell’eccezione che è onere dell’eccipiente dedurre nel processo.
In assenza di approvazione per iscritto da parte del correntista, la capitalizzazione degli interessi passivi non si applicherà anche successivamente all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000.  
E’ illegittimo l’addebito della Commissione di Massimo Scoperto ove non siano indicati in modo chiaro il tasso applicabile, i criteri di applicazione e di calcolo della stessa e la sua periodicità. 

 

(Segnalazione a cura dell'avv. Marco Campanella)

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