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Ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso di mora occorre operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10%

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Provvedimento:

    Tribunale Padova, 27 aprile 2016, est. BERTOLA

"Come è infatti noto la Banca d’Italia e quindi i DM ministeriali trimestrali, non rilevano la soglia di usura dei tassi di mora medi sicché confrontare il tasso di mora con il tasso soglia corrispettivo è improprio. Come invece dedotto anche dalla convenuta, nel 2013 la Banca d’Italia ebbe a rilevare che nella media delle operazioni i tassi di mora prevedevano un incremento pari a 2,1 punti. Il tasso soglia di mora sarà quindi pari a 8,955%, valore che si colloca sideralmente lontano dal rischio che quello pattuito nella misura del 5,90% possa superarlo rendendo inutilmente oneroso svolgere una CTU per accertare che il valore del 5,90% sia inferiore all’8,955%. Sul punto del calcolo della soglia di mora usura va pertanto ricordato che nella giurisprudenza di merito si sta affermando il principio per cui per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10%. E’ vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l’obbligo di operare tale maggiorazione, tuttavia tale maggiorazione va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora. Quella rilevazione media consente di rendere confrontabile un dato, l’interesse di mora, che in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con una cosa diversa ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura. Poiché il tasso di mora è di norma anche pattuito proprio come una maggiorazione del tasso corrispettivo con uno spread, come accaduto in questo mutuo, tale metodo di calcolo si presta anche a rappresentare un criterio ragionevole ed omogeneo al fine di verificare se il tasso di mora pattuito sia o meno usurario ab origine".

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