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Prescrizione delle eccezioni processuali e risarcimento da svalutazione monetaria

  • Fonte:

    www.studiotributariovillani.it 

  • Autore:

    M. VILLANI - A. RIZZELLI

Con un’importante sentenza, 10 giugno 2016, n. 11943, la Corte di Cassazione ha stabilito due importanti principi in tema di prescrizione delle eccezioni processuali nonché in tema di risarcimento da svalutazione monetaria.

La vicenda ha ad oggetto l’impugnazione da parte di un contribuente del silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate a seguito di richiesta di restituzione di crediti IRPEF, per i quali era già stato richiesto il rimborso nella dichiarazione relativa all’anno di imposta in questione.

I giudici di primo grado accoglievano il ricorso e, a seguito dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la CTR confermava il decisum della CTP ed accoglieva, altresì, l’appello incidentale del contribuente in relazione alla omessa pronuncia sulla istanza di riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria.

In particolare, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, i giudici di secondo grado ritenevano tardiva l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione finanziaria, in quanto non contenuta nell’atto di costituzione, come espressamente prescritto dall’art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, bensì in una successiva memoria illustrativa.

Oltretutto, tale eccezione veniva ritenuta non deducibile in quanto l’art. 2, comma 58, della Legge n. 350 del 2003 prescrive all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di rinunciare a far valere la prescrizione.

Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate denunciando, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2936 e 2946 c.c., degli artt. 23, 24, 32 e 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 nella parte in cui si è ritenuto che l’eccezione di prescrizione fosse stata formulata tardivamente nonché la violazione degli artt. 37, 38 e 44 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.c., nella parte in cui si è ritenuto che il risarcimento da svalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. spetti in maniera automatica.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha rigettato il primo dei suddetti motivi e, viceversa, ha accolto il secondo.

In relazione all’eccezione della non intervenuta prescrizione delle eccezioni processuali, i giudici di legittimità dopo aver rilevato che l’art. 23, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prescrive alla parte resistente, che si costituisce in giudizio, di esporre nelle proprie controdeduzioni tutte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’Ufficio, tra le quali certamente rientra l’eccezione di prescrizione, non rilevabile d’ufficio ex art. 2938 c.c., hanno pertanto affermato: <<Ne consegue che l’eccezione di prescrizione non può essere dedotta per la prima volta con la memoria illustrativa prevista dall’art. 32 comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, la quale non può determinare un ampliamento dell’oggetto  del giudizio attraverso l’allegazione di fatti nuovi, impeditivi all’accoglimento del ricorso, non esposti nelle controdeduzioni.>>. 

Viceversa, per quanto attiene alla seconda eccezione, ritenuta fondata, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio: <<Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, il maggior danno di cui all’art. 1224 comma secondo cod. civ. deve essere provato dal creditore quantomeno deducendo e dimostrando che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato di durata annuale è stato superiore, nelle more, agli interessi legali; tale principio trova applicazione anche in materia di crediti nei confronti dell’erario, ma, in considerazione della specificità dell’obbligazione tributaria, la prova del danno da svalutazione monetaria deve essere valutato con particolare rigore (in tal senso Sez. U, Sentenza n. 16871 del 31/07/2007, Rv. 598300; Sez. U, Sentenza n. 19499 del 16/07/2008, Rv. 604419). La sentenza sul punto si esaurisce nella astratta affermazione secondo cui l’ulteriore risarcimento spetta “in base alla prevalenza del tasso di interesse dei titoli di Stato annuali o degli interessi legali”, ma non specifica se il contribuente abbia assolto l’onere di dimostrare l’esistenza di un maggior danno, quantomeno sotto il profilo che, nel periodo di interesse, il saggio medio di interesse del titolo di Stato con scadenza annuale era stato effettivamente superiore al saggio degli interessi legali.>>.

 

Lecce, 24 giugno 2016

 

Avv. Maurizio Villani   Avv. Alessandra Rizzelli

 

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

Patrocinante in Cassazione

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